Pubblicato il 12.07.2023
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Aggiornato il disciplinare per l’accreditamento di Università, istituzioni scolastiche e CPIA
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Il disciplinare per l’accreditamento di Università, istituzioni scolastiche e CPIA è stato aggiornato con delibera di Giunta regionale 330/2023
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Queste le principali modifiche introdotte al disciplinare di accreditamento con la delibera sopra richiamata.
- Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento – articolo 4
- Requisito I.2 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”
- In relazione alle Figure di Presidio di cui ai Requisiti I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4 e I.2.5 per l’aggiornamento delle competenze professionali, riportate nei “Requisiti per il mantenimento”, è stato indicato un computo minimo di 12 ore di formazione nel biennio per ciascuna figura di presidio. E’ introdotta la compilazione di una comunicazione su modello regionale attestante le caratteristiche della formazione svolta.
- In relazione al requisito II.1.1.c) “rispettare la normative per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L’accessibilità deve essere garantita dal piano stradale”, limitatamente agli Istituti Professionali di Stato accreditati per i soli percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ai fini dell’assolvimento del requisito è ritenuta ammissibile la richiesta di adempimento all’ente che ha la titolarità dei locali. La disposizione viene introdotta in considerazione del fatto che nei locali di tali istituti sono già ospitati i minori, nell’ambito dei percorsi di istruzione.
- Sistema dei controlli – articolo 7.2
- Si introduce anche per le scadenze relative al mantenimento e al rinnovo della certificazione della qualità il termine di 30 giorni successivi alla scadenza per l’invio della documentazione attestante il requisito, in analogia con quanto avviene per la scadenza delle dichiarazioni periodiche ai sensi del DPR 445/00;
- con riferimento ai controlli in loco periodici viene eliminato il campionamento quale modalità di individuazione delle istituzioni scolastiche da sottoporre a verifica, seguendo di norma il criterio dell’ordinamento temporale rispetto alla data dell’ultima verifica svolta in loco. Ciò è in coerenza con il termine di cinque anni dall’ultima visita entro il quale effettuare nuovo audit in loco.
- Si specifica altresì l’obbligo, per l’istituzione sottoposta a verifica di mantenimento, di compilare e trasmettere una check list dei requisiti redatta su modello regionale, preliminarmente all’audit in loco, al fine di semplificare lo svolgimento dell’audit stesso.
- Cause di sospensione e revoca dell’accreditamento – tabella D cause di revoca dell’accreditamento – articolo 9
- si abroga il punto D4 “L’Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”
- si abroga il punto D15 “L’Istituzione non rispetti gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)”. Le modifiche sopra riportate sono dovute al fatto che la programmazione delle assunzioni viene fatta a livello ministeriale sulla base delle graduatorie gestite dall’Ufficio Scolastico territorialmente competente. L’istituzione scolastica pertanto non ha autonomia decisionale in merito agli adempimenti inerenti la gestione del personale. Si allineano conseguentemente l’articoli 3 bis e l’articolo 4 punti I.1.2.a) e I.1.3.
- Norme di salvaguardia dell’utente in caso di revoca o sospensione dell’accreditamento – Articolo 10 È stato riformulato il contenuto delle norme di salvaguardia dell’utenza chiarendo che in caso di revoca o sospensione dell’accreditamento l’istituzione
- Rinuncia all’accreditamento – Articolo 11 È stato riformulato il contenuto tenendo conto delle modifiche apportate agli articoli 9 e 10
Questo aggiornamento lo trovi in:
Aggiornato al:
29.03.2023
Article ID:
22470243