Pubblicato il 12.07.2023
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Tirocini non curriculari presso soggetti ospitanti pubblici
Nota esplicativa con particolare riferimento ai piccoli comuniΒ
Si rende necessarioΒ chiarire la possibilitΓ di attivare tirocini presso i soggetti ospitanti pubblici, e in particolareΒ presso Piccoli Comuni, con un numero di dipendenti inferiore a 5.
Il quadro normativo sui tirocini non curriculari in Toscana è costituito dalla legge regionale 32/2020 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materiaΒ di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoroΒ in materia diΒ servizi educativi per la prima infanziaΒ e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 47/R delΒ 8 agosto 2003Β Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglioΒ 2002, n. 32 βTesto unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,Β istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoroβ.
LβarticoloΒ 86 nonies del Regolamento n. 47/R/2003, rubricato βNumero dei tirocini attivabiliΒ dai soggetti ospitantiβ, stabilisce al comma 2 che ai soggetti ospitanti pubblici sia consentitoΒ un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente
e a tempo indeterminato, con arrotondamento allβunitΓ superiore.Β
Tale arrotondamento allβunitΓ superiore opera per eccesso e consente quindi ai soggettiΒ ospitanti pubblici lβattivazione di un tirocinio anche nel caso in cui il numero del personaleΒ dipendente a tempo indeterminato sia inferiore a 5.Β
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